Sentenza 435/1995 (ECLI:IT:COST:1995:435)
Massima numero 22766
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 435/95 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERSI NOTIFICATO IL RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE (QUARTA SEZIONE GIURISDIZIONALE) - REIEZIONE.
SENT. 435/95 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERSI NOTIFICATO IL RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE (QUARTA SEZIONE GIURISDIZIONALE) - REIEZIONE.
Testo
In ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in base all'assunto che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Presidente del Collegio giudicante e non gia' - come invece era avvenuto - al Presidente del Consiglio di Stato. Se e' vero, infatti, che - come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato - essendo il potere giurisdizionale un potere diffuso, la legittimazione a sollevare il conflitto tra poteri o a resistervi spetta a ciascun organo giurisdizionale, va tuttavia considerato che nel caso in questione, essendo stato il conflitto sollevato in relazione ad atti compiuti dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza, trova applicazione l'art. 90 del regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato, articolo che - come pacificamente interpretato alla stregua delle leggi sopravvenute in materia - indica appunto quale destinatario dei ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo il Presidente del Consiglio di Stato. red.: S. P.
In ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in base all'assunto che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Presidente del Collegio giudicante e non gia' - come invece era avvenuto - al Presidente del Consiglio di Stato. Se e' vero, infatti, che - come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato - essendo il potere giurisdizionale un potere diffuso, la legittimazione a sollevare il conflitto tra poteri o a resistervi spetta a ciascun organo giurisdizionale, va tuttavia considerato che nel caso in questione, essendo stato il conflitto sollevato in relazione ad atti compiuti dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza, trova applicazione l'art. 90 del regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato, articolo che - come pacificamente interpretato alla stregua delle leggi sopravvenute in materia - indica appunto quale destinatario dei ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo il Presidente del Consiglio di Stato. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 17/08/1907
n. 642
art. 90