Sentenza 435/1995 (ECLI:IT:COST:1995:435)
Massima numero 22767
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 435/95 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO, (DOTT. M. COZZI) NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERE STATO IL CONFLITTO SOLLEVATO SOLTANTO DAL CONSIGLIO DI STATO E NON ANCHE, IN QUANTO PARTECIPANTE AL CONCERTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI, DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - REIEZIONE.
SENT. 435/95 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO, (DOTT. M. COZZI) NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, NOMINANDO, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERE STATO IL CONFLITTO SOLLEVATO SOLTANTO DAL CONSIGLIO DI STATO E NON ANCHE, IN QUANTO PARTECIPANTE AL CONCERTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI, DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - REIEZIONE.
Testo
In ordine al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in quanto, a suo avviso, poiche' al procedimento di nomina dei magistrati agli uffici direttivi partecipa, nella forma del concerto, anche il Ministro di grazia e giustizia, il conflitto avrebbe dovuto essere sollevato anche da quest'ultimo. A prescindere infatti da ogni altra considerazione sull'autonomia decisionale del Ministro di grazia e giustizia nel sollevare conflitti tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 32 del d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, il Ministro guardasigilli non partecipa al procedimento per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso le preture circondariali. red.: S. P.
In ordine al conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, della quarta sezione giurisdizionale, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, quale Commissario 'ad acta', il Vice Presidente del C.S.M., va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dal resistente Consiglio di Stato in quanto, a suo avviso, poiche' al procedimento di nomina dei magistrati agli uffici direttivi partecipa, nella forma del concerto, anche il Ministro di grazia e giustizia, il conflitto avrebbe dovuto essere sollevato anche da quest'ultimo. A prescindere infatti da ogni altra considerazione sull'autonomia decisionale del Ministro di grazia e giustizia nel sollevare conflitti tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 32 del d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, il Ministro guardasigilli non partecipa al procedimento per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso le preture circondariali. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/1958
n. 195
art. 11
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica 22/10/1988
n. 449
art. 32