Sentenza 8/2022 (ECLI:IT:COST:2022:8)
Massima numero 44472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 18/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44470  44471  44473  44474


Titolo
Decreto-legge - In genere - Requisiti di validità - Omogeneità di contenuto e urgenza del provvedere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Requisiti di validità - Nesso teleologico tra norme (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le modifiche, mediante decreto-legge, alla disciplina del reato di abuso d'ufficio). (Classif. 076001).

Testo

La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo. Il sindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di "mancanza evidente" dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione: ciò, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. L'espressione, usata dall'art. 77 Cost., per indicare i presupposti della decretazione d'urgenza è connotata, infatti, da un largo margine di elasticità, onde consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralità di situazioni per le quali non sono configurabili rigidi parametri. (Precedenti: S. 186/ 2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 236/2017 - mass. 42139; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 10/2015 - mass. 38223; S. 93/2011 - mass. 35500; 83/2010 - mass. 34408; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).


L'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43412; S. 22/2012 - mass. 36070).


Il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43409; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 22/2012 - mass. 36070).


Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante l'intervento normativo d'urgenza. Anche su tale fronte, il sindacato della Corte costituzionale resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità ed urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest'ultima come totalmente estranea o addirittura "intrusa", analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 287/2016 - mass. 39389).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 cod. pen., la locuzione - riferita alla violazione integrativa del reato - «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Come emerge dal preambolo, dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni ufficiali che ne hanno accompagnato l'approvazione, il d.l. n. 76 del 2020 reca un complesso di norme eterogenee accomunate dall'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19. In quest'ottica, il provvedimento interviene in molteplici ambiti; non può però sostenersi che la norma censurata sia palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto. Se l'intervento normativo censurato non nasce con l'emergenza epidemiologica, ma si connette all'epifania, ben anteriore, degli indirizzi giurisprudenziali che hanno dilatato la sfera applicativa dell'incriminazione per abuso d'ufficio, è però l'esigenza di far "ripartire" celermente il Paese dopo il prolungato blocco imposto per fronteggiare la pandemia che - nella valutazione del Governo e del Parlamento, in sede di conversione - ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e dell'urgenza. Valutazione, questa, che non può considerarsi manifestamente irragionevole o arbitraria).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  16/07/2020  n. 76  art. 23  co. 1

legge  11/09/2020  n. 120  art.   co. 

codice penale    n.   art. 323  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte