Espropriazione per pubblica utilità – In genere – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione (c.d. periodo di franchigia) – Termine di decadenza decennale, anziché quinquennale – Denunciata disparità di trattamento e violazione principio di eguaglianza – Divergenza tra la disciplina provinciale e quella nazionale – Legittimo esercizio di potestà legislative statutarie – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 100001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA - Bolzano in riferimento all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell’ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori» e di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», in base all’art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale: il riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta un’ampia discrezionalità nel loro esercizio e l’eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale. (Precedente: S. 119/2019 - mass. 42775; S. 1164/1988 - mass. 13430).