Sentenza 435/1995 (ECLI:IT:COST:1995:435)
Massima numero 22769
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAIANIELLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Titolo
SENT. 435/95 E. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, E SI NOMINA, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA POSIZIONE DI INDIPENDENZA E LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE IN ORDINE ALLA NOMINA DI MAGISTRATI AGLI UFFICI DIRETTIVI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA NEGLI INDEROGABILI, ANCHE DI FRONTE AGLI ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SPETTANZA AL CONSIGLIO DI STATO DEI POTERI ESERCITATI.
SENT. 435/95 E. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, E SI NOMINA, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, UN COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA POSIZIONE DI INDIPENDENZA E LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE IN ORDINE ALLA NOMINA DI MAGISTRATI AGLI UFFICI DIRETTIVI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA NEGLI INDEROGABILI, ANCHE DI FRONTE AGLI ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SPETTANZA AL CONSIGLIO DI STATO DEI POTERI ESERCITATI.
Testo
Legittimamente il Consiglio di Stato, con decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa dalla quarta Sezione giurisdizionale in sede di giudizio di ottemperanza, accogliendo il ricorso del dott. M. Cozzi, ha intimato al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, ed ha nominato, in caso di inutile decorso del termine, un Commissario 'ad acta'. La posizione di indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e le competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi - invocate dal Consiglio Superiore nel conflitto di attribuzione sollevato in relazione a tale pronuncia - non comportano infatti deroghe ai principi di legalita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale in forza dei quali la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, non potendo opporsi al riguardo alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse forme di giurisdizione, fra il giudizio di ottemperanza - in quanto in esso si esercita una giurisdizione di merito - e la giurisdizione generale di legittimita'. Deve pertanto dichiararsi che spetta al Consiglio di Stato, in sede di giudizio per ottemperanza a giudicato, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura mediante gli atti impugnati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un Commissario 'ad acta'. - V. la precedente massima D, nonche', su analoga questione, S. n. 419/1995. red.: S. P.
Legittimamente il Consiglio di Stato, con decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa dalla quarta Sezione giurisdizionale in sede di giudizio di ottemperanza, accogliendo il ricorso del dott. M. Cozzi, ha intimato al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, ed ha nominato, in caso di inutile decorso del termine, un Commissario 'ad acta'. La posizione di indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e le competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi - invocate dal Consiglio Superiore nel conflitto di attribuzione sollevato in relazione a tale pronuncia - non comportano infatti deroghe ai principi di legalita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale in forza dei quali la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, non potendo opporsi al riguardo alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse forme di giurisdizione, fra il giudizio di ottemperanza - in quanto in esso si esercita una giurisdizione di merito - e la giurisdizione generale di legittimita'. Deve pertanto dichiararsi che spetta al Consiglio di Stato, in sede di giudizio per ottemperanza a giudicato, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura mediante gli atti impugnati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un Commissario 'ad acta'. - V. la precedente massima D, nonche', su analoga questione, S. n. 419/1995. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte