Sentenza 435/1995 (ECLI:IT:COST:1995:435)
Massima numero 22770
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAIANIELLO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22765  22766  22767  22768  22769


Titolo
SENT. 435/95 F. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, E SI NOMINA, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA', IL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL C.S.M. - MOTIVO DEDOTTO NEL RICORSO IN SUBORDINE, RIGUARDO ALLA DESIGNAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' - LAMENTATA INCIDENZA SULL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL C.S.M. CON CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DELLA GARANZIA DI INDIPENDENZA COSTITUZIONALMENTE SANCITA PER I SUOI COMPONENTI - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA' DI CONFONDERE L'ATTIVITA' COMMISSARIALE, MERAMENTE ESECUTIVA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE, E LE FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. - REIEZIONE DELLA DOGLIANZA.

Testo
Contrariamente a quanto il ricorrente Consiglio Superiore della Magistratura ha sostenuto, con motivo dedotto in via subordinata, nel conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Consiglio di Stato a seguito della decisione del 27 dicembre 1994 resa dalla Quarta Sezione giurisdizionale in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di provvedere entro sessanta giorni al conferimento al medesimo magistrato dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli e si e' nominato, in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', e' da escludersi, in particolare, che la nomina, da parte del Consiglio di Stato, del Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta' abbia alterato il funzionamento dell'organo ed inciso sulla sua autonomia organizzativa, con conseguente lesione della garanzia di indipendenza sancita dall'art. 104 Cost.. Infatti, i provvedimenti del commissario 'ad acta', risultando disposti dal giudice e specificamente predeterminati nel contenuto, sono da ritenersi meramente esecutivi ed al giudice direttamente riferibili, con esclusione quindi di ogni possibilita' di interferenza nelle altre attivita', quali che siano, della persona chiamata a svolgere le funzioni commissariali. - Sullo stretto nesso di strumentalita', nel giudizio di ottemperanza, tra l'attivita' commissariale e la decisione del giudice amministrativo, v. S. n. 75/1977. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte