Sentenza 436/1995 (ECLI:IT:COST:1995:436)
Massima numero 22771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 15/09/1995; Pubblicazione in G. U. 20/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22775


Titolo
SENT. 436/95 B. REATI MILITARI - PUNIZIONE COME "ALLONTANAMENTO ILLECITO" DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO PER PIU' DI UN GIORNO E MENO DI CINQUE - ASSERITA IRRAZIONALITA' PER LA MANCATA PREVISIONE, NELLA FATTISPECIE, DEL REQUISITO DELLA RIPETIZIONE DEL FATTO, RICHIESTA INVECE PER IL RITARDO INGIUSTIFICATO PER PIU' DI OTTO ORE, SANZIONATO COME ILLECITO DISCIPLINARE, NEL RIENTRO DEL MILITARE DALLA LIBERA USCITA O DAL PERMESSO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI PORRE A CONFRONTO NORME SANZIONATORIE DI NATURA PENALE E DI NATURA DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' DI ATTENUARE LA LAMENTATA MANCANZA DI GRADUALITA', NEL PASSAGGIO DALL'ILLECITO DISCIPLINARE ALL'ILLECITO PENALE, ATTRAVERSO IL PRUDENTE USO DEL POTERE DEL COMANDANTE DI CORPO DI NON FORMULARE, A SECONDA DEI CASI, LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO.

Testo
La disomogeneita' che si riscontra tra il sistema delle sanzioni penali e il sistema delle sanzioni disciplinari, non consente di assumere la norma stabilita al punto 31 dell'Allegato C, del regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) - secondo la quale ricade sotto la sanzione disciplinare della consegna di rigore il ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro del militare dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso - a 'tertium comparationis' per censurare come irrazionale la disposizione dell'art. 147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di "allontanamento illecito" l'assenza dal servizio militare superiore ad un giorno (ed inferiore a cinque giorni, a partire dai quali l'infrazione e' punita come diserzione) anche se solo occasionale e non ripetuta. E cio' a prescindere dalla considerazione che la trasposizione, dall'una all'altra delle fattispecie poste a confronto, del requisito della abitualita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - implica valutazioni e scelte discrezionali possibili solo in un intervento di natura legislativa e non consentite in sede di giudizio di costituzionalita'. Va anche rilevato, d'altra parte, che la possibilita' - in base all'art. 65, settimo comma, lett. a) del citato d.P.R. n. 545 del 1986 - di sanzionare con la consegna di rigore, condotte di assenza dal servizio di rilievo penale, ma per le quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di procedimento, permette di attenuare, nel caso in questione, la lamentata mancanza di gradualita' nel passaggio dall'illecito disciplinare a quello penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace). - V. la precedente massima A. Per la manifesta infondatezza di questione gia' proposta, ma sotto altri profili, nei confronti dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace, v. O. n. 448/1992. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte