Sentenza 437/1995 (ECLI:IT:COST:1995:437)
Massima numero 22772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 21/09/1995; Pubblicazione in G. U. 27/09/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 437/95. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME PRETESE IN BASE AL TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DAL VERBALE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DEL RUOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA, PER GLI STESSI TIPI DI INFRAZIONE, IN SEGUITO A RICORSO AMMINISTRATIVO, NEI QUALI INVECE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E' SICURAMENTE AMMESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 437/95. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME PRETESE IN BASE AL TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DAL VERBALE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DEL RUOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA, PER GLI STESSI TIPI DI INFRAZIONE, IN SEGUITO A RICORSO AMMINISTRATIVO, NEI QUALI INVECE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E' SICURAMENTE AMMESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non puo' precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha piu' volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilita' della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in cio' adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtu' del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilita', nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonche' O. n. 315/1995. Per la illegittimita' costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non puo' precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha piu' volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilita' della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in cio' adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtu' del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilita', nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonche' O. n. 315/1995. Per la illegittimita' costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte