Sentenza 438/1995 (ECLI:IT:COST:1995:438)
Massima numero 21750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  18/10/1995;  Decisione del  18/10/1995
Deposito del 18/10/1995; Pubblicazione in G. U. 25/10/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 438/95. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI AFFETTI DA INFEZIONE DA HIV - DIFFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 27, PRIMO E TERZO COMMA, 32 COST. - POSSIBILITA' DI VERIFICARE IN CONCRETO, IN SEDE GIUDIZIALE, LA COMPATIBILITA' DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO CON LA ESECUZIONE DELLA PENA - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - ove e' stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione, ai sensi dell'art. 286 bis, primo comma, cod. proc. pen. -, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Dinanzi ad un fenomeno di carattere eccezionale quale l'affezione da AIDS ed alla sua incidenza sulla espiazione della pena, la risposta del legislatore, implicante una complessa ponderazione dei valori coinvolti - la tutela della salute del singolo condannato, quella collettiva nel contesto carcerario e quella dell'intera collettivita'; la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena; la tutela dei beni fondamentali della collettivita' e dei singoli -, benche' piu' volte sollecitata dalla Corte (sentt. nn. 70 e 308 del 1994), specie nel senso di una piu' appagante salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, e' rimasta attestata sul rigido automatismo giudiziale che connota l'operativita' della disposizione denunciata. Se il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva in generale si e' sempre saldamente collegato al presupposto delle particolari condizioni di salute del condannato e della loro ritenuta inconciliabilita' con l'altrettanto peculiare regime carcerario, a fronte della estrema variabilita' della casistica dell'affezione da AIDS, e' irragionevole non aver lasciato alcuno spazio alla possibilita' di verificare in concreto la compatibilita' delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena. - Sulla esecuzione, rispettivamente, di pena detentiva e di misura di sicurezza detentiva da parte di condannati affetti da AIDS conclamato, S. nn. 70/1994 e 308/1994. In tema di accertamenti sanitari nei confronti di coloro che svolgono attivita' comportanti per i terzi il rischio di contagio dell'infezione da HIV, S. n. 218/1994. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte