Sentenza 439/1995 (ECLI:IT:COST:1995:439)
Massima numero 21784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
18/10/1995; Decisione del
18/10/1995
Deposito del 18/10/1995; Pubblicazione in G. U. 25/10/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 439/95. CUSTODIA CAUTELARE - PERSONE AFFETTE DA AIDS CONCLAMATA O CON GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA PER INFEZIONE DA HIV - DIVIETO ASSOLUTO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - ASSERITA ESPOSIZIONE A GRAVE PERICOLO DEL BENE FONDAMENTALE DELLA INCOLUMITA' COLLETTIVA E DEL BENE DELLA SALUTE COLLETTIVA EXTRACARCERARIA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 32 COST. - IRRAGIONEVOLEZZA DEL DIVIETO QUANDO SUSSISTANO ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 439/95. CUSTODIA CAUTELARE - PERSONE AFFETTE DA AIDS CONCLAMATA O CON GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA PER INFEZIONE DA HIV - DIVIETO ASSOLUTO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - ASSERITA ESPOSIZIONE A GRAVE PERICOLO DEL BENE FONDAMENTALE DELLA INCOLUMITA' COLLETTIVA E DEL BENE DELLA SALUTE COLLETTIVA EXTRACARCERARIA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 32 COST. - IRRAGIONEVOLEZZA DEL DIVIETO QUANDO SUSSISTANO ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalita', rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura e' invece destinata a salvaguardare. E' infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarita' del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per piu' aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalita', rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura e' invece destinata a salvaguardare. E' infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarita' del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per piu' aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte