Sentenza 440/1995 (ECLI:IT:COST:1995:440)
Massima numero 21754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  18/10/1995;  Decisione del  18/10/1995
Deposito del 18/10/1995; Pubblicazione in G. U. 25/10/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 440/95. BESTEMMIA - MODIFICHE CONCORDATARIE - ESPUNZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA NOZIONE DI "RELIGIONE DELLO STATO" - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 25 COST. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 8, PRIMO COMMA, COST. - RICOSTRUZIONE DEL BENE GIURIDICO PROTETTO - TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO INDIVIDUALE - DISCRIMINAZIONE TRA FEDELI DI DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE - PUNIZIONE DELLA BESTEMMIA CONTRO LA DIVINITA' - TUTELA DI TUTTE LE FEDI RELIGIOSE SENZA DISCRIMINAZIONI - BESTEMMIA CONTRO I SIMBOLI O LE PERSONE VENERATI NELLA RELIGIONE DELLO STATO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinita' puo' considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilita' della Divinita' stessa a questa o a quella religione, di guisa che, gia' ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioe' alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalita'. - Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988. - In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non piu' come organizzazione politica ma in quanto societa'; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessita' "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonche' O. n. 52 del 1989. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte