Sentenza 444/1995 (ECLI:IT:COST:1995:444)
Massima numero 21755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/10/1995; Decisione del
18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
21756
Titolo
SENT. 444/95 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL CONIUGE PER QUELLI AD ESSO PERVENUTI PER ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE DI DATA CERTA, ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE E CONSEGUENTE POTERE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI SOSPENDERE LA STESSA - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO ASPETTO DELLA QUESTIONE.
SENT. 444/95 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL CONIUGE PER QUELLI AD ESSO PERVENUTI PER ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE DI DATA CERTA, ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE E CONSEGUENTE POTERE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI SOSPENDERE LA STESSA - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO ASPETTO DELLA QUESTIONE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non potendo l'improponibilita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolenti elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso. Peraltro, una volta riconosciuta la proponibilita' di detta opposizione, resta assorbito l'ulteriore aspetto della questione prospettato dal giudice 'a quo', concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973). - V. S. n. 358/1994. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non potendo l'improponibilita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolenti elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso. Peraltro, una volta riconosciuta la proponibilita' di detta opposizione, resta assorbito l'ulteriore aspetto della questione prospettato dal giudice 'a quo', concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973). - V. S. n. 358/1994. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte