Sentenza 444/1995 (ECLI:IT:COST:1995:444)
Massima numero 21756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/10/1995;  Decisione del  18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  21755


Titolo
SENT. 444/95 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FISCALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - DIVIETO PER IL CONIUGE, PARENTI E AFFINI SINO AL TERZO GRADO DEL CONTRIBUENTE - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il legislatore puo' discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi - prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione - ed in quanto la norma censurata non tocca la difesa processuale. - V. S. n. 358/1994 nonche', 'ex plurimis', S. n. 42/1964. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte