Sentenza 445/1995 (ECLI:IT:COST:1995:445)
Massima numero 21785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/10/1995;  Decisione del  18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 445/95. RISARCIMENTO DEL DANNO - INCIDENTE STRADALE - CONSEGUENZE - INVALIDITA' TEMPORANEA O INABILITA' PERMANENTE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO - PREVISIONE CHE IL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI DEL RISARCIMENTO NON POSSA ESSERE INFERIORE A TRE VOLTE L'AMMONTARE ANNUO DELLA PENSIONE SOCIALE - DETERIORE TRATTAMENTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE PERCEPISCONO UN REDDITO INFERIORE A TALE AMMONTARE RISPETTO A COLORO CHE NON ESIBISCONO ALCUNA DIMOSTRAZIONE CIRCA L'ENTITA' DEL PROPRIO REDDITO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - POSSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - il quale prevede che per i lavoratori il danno da invalidita' temporanea o inabilita' permanente sia liquidato sulla base della denuncia fiscale prodotta in giudizio, mentre in tutti gli altri casi la base di calcolo non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale -, in quanto, premesso che la determinazione del reddito sulla base delle denunce fiscali costituisce una presunzione 'iuris tantum', rispetto alla quale e' possibile provare la percezione di un reddito piu' elevato di quello dichiarato, le disposizioni impugnate, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo', devono essere interpretate nel senso che al lavoratore non e' consentito rifiutare l'esibizione delle denunce fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo, beneficiando cosi' della liquidazione del danno nella misura forfettaria del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, mentre non e' proponibile il raffronto tra chi non percepisce alcun reddito e chi esibisce una denuncia fiscale attestante un reddito inferiore al suddetto ammontare, trattandosi di comparazione tra situazioni non omogenee. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte