Sentenza 446/1995 (ECLI:IT:COST:1995:446)
Massima numero 21757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/10/1995;  Decisione del  18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 446/95. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - LAVORI URGENTI ESEGUITI PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE SENZA ESPLETAMENTO DELL''ITER' APPROVATIVO ENTRO LA FINE DELL'ESERCIZIO - CONSEGUENTE RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE O DEL FUNZIONARIO CHE ABBIA CONSENTITO LA FORNITURA - ASSERITA PRIVAZIONE DEL FORNITORE DI OGNI TUTELA NEI CONFRONTI DELLA P.A., CHE ACQUISISCE ALLA PROPRIA SFERA GIURIDICO-PATRIMONIALE I BENI O SERVIZI PRESTATI - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144 - nella parte in cui, nel caso di acquisizione di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" senza espletamento dell''iter' approvativo entro la fine dell'esercizio, esclude in ogni caso, ed anche in relazione all'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., la responsabilita' patrimoniale della P.A. - in quanto, se e' vero che, nel caso di specie, il terzo puo' esperire 'iure proprio' l'azione contrattuale solo nei confronti del funzionario per conseguire il corrispettivo dei lavori, e' vero anche che quest'ultimo, esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, senza, per contro, avere alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si e' prodotto l'arricchimento, puo' esercitare l'azione 'ex' art. 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito; e, per conseguenza, il contraente privato e' altresi' legittimato, 'utendo iuribus' del funzionario suo debitore, quando il patrimonio dello stesso non offra adeguata garanzia, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria 'ex' art. 2900 cod. civ., anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti del debitore medesimo. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte