Sentenza 447/1995 (ECLI:IT:COST:1995:447)
Massima numero 21758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/10/1995; Decisione del
18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 447/95. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE COMUNALE - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE (PECULATO CONTINUATO) - REVOCA DI DIRITTO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DECORSO IL TERMINE DI CINQUE ANNI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA PER L'AUTOMATICITA' DELLA REVOCA A PRESCINDERE DALLA GRAVITA' DEL REATO, DALLA ESISTENZA O MENO DI SENTENZA DI CONDANNA E DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE DELLA COMPATIBILITA' DELL'ILLECITO CON LA PERMANENZA IN SERVIZIO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA NECESSARIA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIGNITA' E CAPACITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 447/95. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE COMUNALE - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE (PECULATO CONTINUATO) - REVOCA DI DIRITTO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DECORSO IL TERMINE DI CINQUE ANNI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA PER L'AUTOMATICITA' DELLA REVOCA A PRESCINDERE DALLA GRAVITA' DEL REATO, DALLA ESISTENZA O MENO DI SENTENZA DI CONDANNA E DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE DELLA COMPATIBILITA' DELL'ILLECITO CON LA PERMANENZA IN SERVIZIO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA NECESSARIA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIGNITA' E CAPACITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma, (principio di ragionevolezza), 4, 97, primo comma, (principio di buon andamento dell'amministrazione) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, secondo e terzo periodo, l. 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui prevede a carico della P.A. l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - gia' sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorche' con sentenza non definitiva - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione: sia perche' il predetto termine - riferito alla sospensione cautelare del dipendente medesimo, sottoposto a procedimento penale per reato di particolare gravita', prevista dall'art. 91, primo comma, prima parte, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - e' congruo; sia perche' (con riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.) la disposizione censurata - nello statuire la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del predetto provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, postoche' non esclude, ne' preclude l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957 alle condizioni e nel rispetto del procedimento da detta norma prefigurati; sia perche' (con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4 Cost.) e' dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravita' degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignita' e capacita' del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego. red.: S. Di Palma
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma, (principio di ragionevolezza), 4, 97, primo comma, (principio di buon andamento dell'amministrazione) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, secondo e terzo periodo, l. 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui prevede a carico della P.A. l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - gia' sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorche' con sentenza non definitiva - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione: sia perche' il predetto termine - riferito alla sospensione cautelare del dipendente medesimo, sottoposto a procedimento penale per reato di particolare gravita', prevista dall'art. 91, primo comma, prima parte, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - e' congruo; sia perche' (con riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.) la disposizione censurata - nello statuire la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del predetto provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, postoche' non esclude, ne' preclude l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957 alle condizioni e nel rispetto del procedimento da detta norma prefigurati; sia perche' (con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4 Cost.) e' dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravita' degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignita' e capacita' del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte