Sentenza 448/1995 (ECLI:IT:COST:1995:448)
Massima numero 22343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/10/1995; Decisione del
18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 448/95. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RICHIESTA DELLE PARTI CHE HANNO CONCORDATO SULL'ACCOGLIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEI MOTIVI DI APPELLO E HANNO INDICATO LA MISURA DELLA PENA APPLICABILE (C.D. "PATTEGGIAMENTO IN APPELLO") - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA INCOMPARABILITA' DEL PATTEGGIAMENTO IN APPELLO RISPETTO AL PATTEGGIAMENTO IN SENSO PROPRIO - INSUSSISTENZA NEL PRIMO CASO DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITA', TRATTANDOSI DI GIUDICE GIA' INVESTITO IN SEDE PROPRIA DEL MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 448/95. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RICHIESTA DELLE PARTI CHE HANNO CONCORDATO SULL'ACCOGLIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEI MOTIVI DI APPELLO E HANNO INDICATO LA MISURA DELLA PENA APPLICABILE (C.D. "PATTEGGIAMENTO IN APPELLO") - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA INCOMPARABILITA' DEL PATTEGGIAMENTO IN APPELLO RISPETTO AL PATTEGGIAMENTO IN SENSO PROPRIO - INSUSSISTENZA NEL PRIMO CASO DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITA', TRATTANDOSI DI GIUDICE GIA' INVESTITO IN SEDE PROPRIA DEL MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2