Ordinanza 451/1995 (ECLI:IT:COST:1995:451)
Massima numero 21760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/10/1995; Decisione del
18/10/1995
Deposito del 24/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Titolo
ORD. 451/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI CHI NON ERA PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ATTO DEPOSITATO OLTRE IL TERMINE - IRRICEVIBILITA'.
ORD. 451/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI CHI NON ERA PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ATTO DEPOSITATO OLTRE IL TERMINE - IRRICEVIBILITA'.
Testo
E' irricevibile l'atto di intervento depositato dopo la scadenza del termine previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Nella specie l'intervento era proposto da soggetto privato che non era parte nel giudizio principale). - V. S. n. 323/1993. red.: F. Mangano
E' irricevibile l'atto di intervento depositato dopo la scadenza del termine previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Nella specie l'intervento era proposto da soggetto privato che non era parte nel giudizio principale). - V. S. n. 323/1993. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3