Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Provincia autonoma di Trento - Inclusione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, del personale assunto con contratto di lavoro flessibile nella riserva di posti, pari al 50 per cento di quelli banditi, riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 131010).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, lett. c), della legge prov. Trento n. 6 del 2020 che, aggiungendo il comma 10 all'art. 12 della legge prov. Trento n. 15 del 2018, ha incluso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nella riserva di posti, pari al 50% di quelli banditi, riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto l'art. 3, comma 3, della legge prov. Trento n. 15 del 2020, che ha soppresso l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 12 della legge prov. Trento n. 15 del 2018 e la Provincia autonoma ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. (Precedenti: S. 287/2019 - mass. 40968; S. 56/2019 - mass. 42336; S. 238/2018 - mass. 40583; S. 185/2018 - mass. 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910).