Sentenza 461/1995 (ECLI:IT:COST:1995:461)
Massima numero 21783
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 26/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Titolo
SENT. 461/95 D. AGRICOLTURA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERAZIONE CIPE 11 OTTOBRE 1994 - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AD ORGANI DELLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA CIPE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 461/95 D. AGRICOLTURA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DELIBERAZIONE CIPE 11 OTTOBRE 1994 - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AD ORGANI DELLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA CIPE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non spetta allo Stato individuare, nel contesto della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione del "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92" approvato con la medesima delibera, di cui, conseguentemente, vanno annullati i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv.; in quanto la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna regionale e provinciale riservata agli statuti ed alle leggi degli enti in questione. - V. S. nn. 356/1995; 355/1993; 355 e 353/1992; 407/1989; 64/1987. red.: F. Mangano
Non spetta allo Stato individuare, nel contesto della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione del "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92" approvato con la medesima delibera, di cui, conseguentemente, vanno annullati i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv.; in quanto la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna regionale e provinciale riservata agli statuti ed alle leggi degli enti in questione. - V. S. nn. 356/1995; 355/1993; 355 e 353/1992; 407/1989; 64/1987. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 21
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 6
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4