Sentenza 462/1995 (ECLI:IT:COST:1995:462)
Massima numero 21807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 26/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 462/95. REGIONI IN GENERE - BENI IN GENERE - REGIONE TOSCANA - FACOLTA' DELLA REGIONE DI ATTRIBUIRE A TITOLO DI PROPRIETA' AD UN COMUNE O A UNA PROVINCIA BENI PATRIMONIALI DELLA REGIONE STESSA UTILIZZATI DALL'ENTE LOCALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI O PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI, CON L'OBBLIGO DI MANTENERE LA DESTINAZIONE DI DETTI BENI, DI NON ALIENARLI, DI NON COSTITUIRE SU DI ESSI DIRITTI REALI O PERSONALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE CONSISTENTE NEL DIVIETO DI LEGIFERARE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - NON FONDATEZZA.
SENT. 462/95. REGIONI IN GENERE - BENI IN GENERE - REGIONE TOSCANA - FACOLTA' DELLA REGIONE DI ATTRIBUIRE A TITOLO DI PROPRIETA' AD UN COMUNE O A UNA PROVINCIA BENI PATRIMONIALI DELLA REGIONE STESSA UTILIZZATI DALL'ENTE LOCALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI O PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI, CON L'OBBLIGO DI MANTENERE LA DESTINAZIONE DI DETTI BENI, DI NON ALIENARLI, DI NON COSTITUIRE SU DI ESSI DIRITTI REALI O PERSONALI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE CONSISTENTE NEL DIVIETO DI LEGIFERARE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana, riapprovata il 7 marzo 1995, e, in riferimento agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 e 8, comma 3, della medesima legge, i quali, nell'ambito della disciplina della attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali, in atto destinati alla erogazione di servizi pubblici o allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti territoriali, prevedono, rispettivamente, la imposizione di vincoli di destinazione e di disposizione all'ente divenuto proprietario (art. 5), la possibilita' della attribuzione, anche a titolo oneroso, di altri beni del patrimonio disponibile (art. 1, comma 2), un limite temporale entro il quale la regione puo' disporre dei propri beni, (art. 8, comma 3), in quanto, escluso che la disciplina regionale impugnata, limitandosi a regolare i rapporti fra enti pubblici territoriali nell'ambito della attivita' di gestione-amministrazione del patrimonio regionale, costituisca esercizio di potesta' legislativa in materia di diritto privato, la stessa risulta comunque conforme alla disciplina civilistica inerente ai beni considerati - secondo la quale e' la destinazione impressa ad un bene a determinarne il regime giuridico, con la conseguenza che la possibilita' di riacquisto del bene da parte della regione a causa del mutamento di destinazione del bene stesso configura sanzione per la condotta inadempiente del soggetto onerato e non gia' una vicenda espropriativa -, mentre, da un lato, la previsione di uno 'spatium deliberandi' in favore degli enti territoriali non preclude la possibilita' che la regione possa comunque disporre diversamente dei beni pur in pendenza del termine, da un altro, la limitazione della circolazione del bene, essendo rivolta a impedire possibili speculazioni, appare pienamente giustificata in considerazione della natura di soggetti pubblici propria degli enti interessati al trasferimento, e, da un altro ancora, il rogito notarile di compravendita non puo' non richiamare la deliberazione che dispone l'attribuzione, con tutte le condizioni e le riserve alle quali e' sottoposta l'attribuzione medesima. - Sul limite del diritto privato alla potesta' legislativa regionale: sent. n. 35/1992. red.: S. Petitti
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana, riapprovata il 7 marzo 1995, e, in riferimento agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 e 8, comma 3, della medesima legge, i quali, nell'ambito della disciplina della attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali, in atto destinati alla erogazione di servizi pubblici o allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti territoriali, prevedono, rispettivamente, la imposizione di vincoli di destinazione e di disposizione all'ente divenuto proprietario (art. 5), la possibilita' della attribuzione, anche a titolo oneroso, di altri beni del patrimonio disponibile (art. 1, comma 2), un limite temporale entro il quale la regione puo' disporre dei propri beni, (art. 8, comma 3), in quanto, escluso che la disciplina regionale impugnata, limitandosi a regolare i rapporti fra enti pubblici territoriali nell'ambito della attivita' di gestione-amministrazione del patrimonio regionale, costituisca esercizio di potesta' legislativa in materia di diritto privato, la stessa risulta comunque conforme alla disciplina civilistica inerente ai beni considerati - secondo la quale e' la destinazione impressa ad un bene a determinarne il regime giuridico, con la conseguenza che la possibilita' di riacquisto del bene da parte della regione a causa del mutamento di destinazione del bene stesso configura sanzione per la condotta inadempiente del soggetto onerato e non gia' una vicenda espropriativa -, mentre, da un lato, la previsione di uno 'spatium deliberandi' in favore degli enti territoriali non preclude la possibilita' che la regione possa comunque disporre diversamente dei beni pur in pendenza del termine, da un altro, la limitazione della circolazione del bene, essendo rivolta a impedire possibili speculazioni, appare pienamente giustificata in considerazione della natura di soggetti pubblici propria degli enti interessati al trasferimento, e, da un altro ancora, il rogito notarile di compravendita non puo' non richiamare la deliberazione che dispone l'attribuzione, con tutte le condizioni e le riserve alle quali e' sottoposta l'attribuzione medesima. - Sul limite del diritto privato alla potesta' legislativa regionale: sent. n. 35/1992. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Costituzione
art. 121
co. 4
Altri parametri e norme interposte