Ordinanza 464/1995 (ECLI:IT:COST:1995:464)
Massima numero 21770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  19/10/1995;  Decisione del  19/10/1995
Deposito del 26/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 464/95. REATI TRIBUTARI - OMESSA ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI - LAMENTATA, OMESSA DEPENALIZZAZIONE COME PER L'IPOTESI DI OMISSIONE DELLA TENUTA DEL RELATIVO REGISTRO - PRETESE IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DI POLITICA CRIMINALE DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. (principio di ragionevolezza), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1982, n. 516 (che sanziona come contravvenzione la condotta di chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni - in relazione all'art. 1, comma sesto, d.l. n. 429 del 1982, come sostituito dall'art. 1 d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 15 maggio 1991, n. 154 (che sanziona come illecito amministrativo l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento, di cui all'art. 10 D.m. 29 novembre 1978) - in quanto non e' irragionevole la scelta di politica criminale del legislatore di concentrare l'intervento penale sulla omessa annotazione e di ritenere penalmente irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati; restando il legislatore medesimo, nei casi di sequenza di condotte in rapporto di strumentalita' rispetto ad un comportamento finale adempitivo dell'interesse tutelato (nella specie, assicurare l'applicazione dell'IVA), libero di anticipare la sanzione al livello della condotta antecedente (reato di pericolo), ovvero di posticipare l'incriminazione al momento del comportamento successivo quale manifestazione di un disvalore penalmente rilevante. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte