Ordinanza 469/1995 (ECLI:IT:COST:1995:469)
Massima numero 21822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/10/1995;  Decisione del  19/10/1995
Deposito del 26/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 469/95. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - PENA DELLA RECLUSIONE QUALORA NON SI ADOPERI PER OTTENERE DALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO - ASSERITO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 24, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, 25, SECONDO COMMA, 27, PRIMO COMMA, 113, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' ACCOLTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto l'art. 7 bis, comma 1, del d.l. n. 416 del 1980 come modificato dal d.l. n. 187 del 1993, e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente. - Sent. n. 34/1995 red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Altri parametri e norme interposte