Ordinanza 470/1995 (ECLI:IT:COST:1995:470)
Massima numero 21990
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/10/1995;  Decisione del  27/10/1995
Deposito del 27/10/1995; Pubblicazione in G. U. 02/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 470/95. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PRESENTATA AL SENATO DELLA REPUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA MOZIONE - CONFERIMENTO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DELL'INCARICO 'AD INTERIM' DI GUARDASIGILLI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFLITTO PROPOSTO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ASSERITA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI GARANTITE DAGLI ARTT. 95, 107, 11O COST. - AMMISSIBILITA' CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione - proposto con due ricorsi dei quali il primo va considerato contenuto e ricompreso nel secondo - fra poteri dello Stato, sollevato dal Ministro di Grazia e Giustizia nei confronti del Senato della Repubblica avverso la mozione di sfiducia individuale nei suoi confronti proposta ed iscritta, nonche' avverso gli atti del procedimento all'esito del quale la mozione veniva votata e accolta; nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la proposta di conferimento a se' medesimo dell'incarico di Ministro di Grazia e Giustizia 'ad interim', nonche' avverso il passaggio delle consegne del Dicastero; nei confronti del Presidente della Repubblica avverso il decreto di conferimento dell' 'interim' della Giustizia al Presidente del Consiglio dei ministri. Sussistono infatti la legittimazione attiva del ricorrente, che prospetta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza del voto di sfiducia individuale espresso dal Senato della Repubblica, nonche' la legittimazione passiva degli organi costituzionali chiamati in giudizio. Va integrato il contraddittorio nei confronti della Camera dei deputati, interessata al conflitto, essendo in discussione l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti del singolo ministro. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte