Sentenza 471/1995 (ECLI:IT:COST:1995:471)
Massima numero 21778
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAIANIELLO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 471/95. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - DINIEGO DI APERTURA DI UN CONTO CORRENTE POSTALE A CURA DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DI ROMA PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI LEALE COLLABORAZIONE, NONCHE' DI AVVALIMENTO DEGLI UFFICI STATALI SANCITO DALLO STATUTO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 471/95. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - DINIEGO DI APERTURA DI UN CONTO CORRENTE POSTALE A CURA DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DI ROMA PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI LEALE COLLABORAZIONE, NONCHE' DI AVVALIMENTO DEGLI UFFICI STATALI SANCITO DALLO STATUTO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 10 agosto 1994 (che aveva rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali) - in quanto l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un'attivita' che non riguarda ne' pregiudica la competenza regionale di chiedere l'avvalimento, postoche' l'art. 8 d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto regionale) va inteso come possibilita' per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici purche' la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito (con riferimento alla specie, l'art. 4 l. 14 giugno 1990 n. 158 ha stabilito che all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni). red.: S. Di Palma
E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 10 agosto 1994 (che aveva rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali) - in quanto l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un'attivita' che non riguarda ne' pregiudica la competenza regionale di chiedere l'avvalimento, postoche' l'art. 8 d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto regionale) va inteso come possibilita' per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici purche' la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito (con riferimento alla specie, l'art. 4 l. 14 giugno 1990 n. 158 ha stabilito che all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8
legge 14/06/1990
n. 158
art. 4