Sentenza 472/1995 (ECLI:IT:COST:1995:472)
Massima numero 21777
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAIANIELLO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 472/95. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - REIEZIONE DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE DI VERSAMENTO NELLE CASSE REGIONALI, DAL 1 GENNAIO 1993, DEI PROVENTI DELLA RISCOSSIONE IN SICILIA DELLA SOVRATTASSA ANNUALE PER AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI O A GAS METANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 472/95. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - REIEZIONE DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE DI VERSAMENTO NELLE CASSE REGIONALI, DAL 1 GENNAIO 1993, DEI PROVENTI DELLA RISCOSSIONE IN SICILIA DELLA SOVRATTASSA ANNUALE PER AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI O A GAS METANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, con la quale e' stata respinta la richiesta della stessa Regione acche' il Ministro impartisse idonee istruzioni all'A.C.I. per il versamento nelle casse regionali, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel (art. 8 d.l. n. 691 del 1976, conv. in l. n. 786 del 1976), nonche' della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano (art. 2 l. n. 362 del 1984) - in quanto l'atto oggetto del conflitto non e' immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, ma costituisce mera esecuzione delle disposizioni di legge istitutive delle predette tasse, dovute a favore dello Stato, non impugnate nei termini stabiliti dagli artt. 2 l. cost. n. 1 del 1948 e 32 l. n. 87 del 1953. red.: S. Di Palma
E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, con la quale e' stata respinta la richiesta della stessa Regione acche' il Ministro impartisse idonee istruzioni all'A.C.I. per il versamento nelle casse regionali, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel (art. 8 d.l. n. 691 del 1976, conv. in l. n. 786 del 1976), nonche' della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano (art. 2 l. n. 362 del 1984) - in quanto l'atto oggetto del conflitto non e' immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, ma costituisce mera esecuzione delle disposizioni di legge istitutive delle predette tasse, dovute a favore dello Stato, non impugnate nei termini stabiliti dagli artt. 2 l. cost. n. 1 del 1948 e 32 l. n. 87 del 1953. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2