Sentenza 473/1995 (ECLI:IT:COST:1995:473)
Massima numero 21788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/10/1995;  Decisione del  19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 473/95. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ACCERTAMENTO DEL VALORE IMPONIBILE - OMESSA PREVISIONE DELLA ESTENSIBILITA', AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'INVIM, DEL GIUDICATO FAVOREVOLE SUL VALORE IMPONIBILE OTTENUTO DALL'ACQUIRENTE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza), 53, primo comma (principio della capacita' contributiva) e 97, primo comma, (principio dell'imparzialita' della P.A.) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nella parte in cui prevede, per la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'applicazione dell'INVIM, un effetto estensivo, in favore dell'alienante dell'immobile a titolo oneroso (soggetto passivo dell'imposta), della decisione favorevole definitiva del giudice tributario, ottenuta dal solo acquirente a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica del predetto valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata (conformemente all'intenzione del legislatore) nel senso che il valore del bene trasferito sia lo stesso per ambedue le imposte e che, nell'ipotesi in cui si verifichi una divergenza di valore fra due accertamenti definitivi, il titolo giurisdizionale debba prevalere su quello amministrativo; ed in quanto tale interpretazione, fondata sulla regola desumibile dall'art. 1306 cod. civ., e' l'unica conforme ai parametri costituzionali invocati: al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte; al principio della capacita' contributiva, che comporta stessa capacita' in presenza del medesimo presupposto impositivo; al principio di imparzialita' della P.A., il quale impone a questa di conformarsi al giudicato sul valore dell'immobile. - V. S. nn. 18, 28 e 296/1995; 149/1994; 526/1990; O. nn. 226/1994, 870/1988 e 544/1987. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte