Sentenza 476/1995 (ECLI:IT:COST:1995:476)
Massima numero 21791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 476/95. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE PUGLIA - CONCORSO RISERVATO - REINQUADRAMENTO PERSONALE REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 117 COST. E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - MODIFICHE COMPORTANTI LEGGE "NUOVA" - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE DELLA LEGGE REGIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 476/95. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE PUGLIA - CONCORSO RISERVATO - REINQUADRAMENTO PERSONALE REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 117 COST. E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - MODIFICHE COMPORTANTI LEGGE "NUOVA" - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE DELLA LEGGE REGIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, proposta dallo Stato in via principale, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 - recante, fra l'altro, norme in tema di reinquadramento del personale dipendente dalla Regione e di concorso riservato -, in quanto la legge regionale riapprovata con modifiche che comportino mutamenti del significato normativo inerenti disposizioni non interessate dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di rinvio, va considerata "nuova" ai sensi del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione e, pertanto, soggetta ad un nuovo rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988, sino alle piu' recenti S. nn. 357/1995 e 260/1995. - Con riferimento alla medesima delibera legislativa, v. confl. n. 13/95 (u.p. 12 dicembre 1995 - rel. Chieppa). red.: F. Mangano
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, proposta dallo Stato in via principale, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 - recante, fra l'altro, norme in tema di reinquadramento del personale dipendente dalla Regione e di concorso riservato -, in quanto la legge regionale riapprovata con modifiche che comportino mutamenti del significato normativo inerenti disposizioni non interessate dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di rinvio, va considerata "nuova" ai sensi del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione e, pertanto, soggetta ad un nuovo rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988, sino alle piu' recenti S. nn. 357/1995 e 260/1995. - Con riferimento alla medesima delibera legislativa, v. confl. n. 13/95 (u.p. 12 dicembre 1995 - rel. Chieppa). red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 30
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 31
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 32
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22