Sentenza 477/1995 (ECLI:IT:COST:1995:477)
Massima numero 21786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
21787
Titolo
SENT. 477/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' IN CASO DI RIAPPROVAZIONE DI UNA LEGGE "NON NUOVA".
SENT. 477/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' IN CASO DI RIAPPROVAZIONE DI UNA LEGGE "NON NUOVA".
Testo
Allorquando una legge regionale sia oggetto di rinvio governativo, la successiva riapprovazione da parte del Consiglio regionale deve avvenire a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, Cost., quando la legge debba ritenersi "non nuova" perche' riapprovata senza modificazioni ovvero con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio o parti prive di autonomo contenuto precettivo. - V. S. nn. 260/1995 e 357/1995. red.: S. Petitti
Allorquando una legge regionale sia oggetto di rinvio governativo, la successiva riapprovazione da parte del Consiglio regionale deve avvenire a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, Cost., quando la legge debba ritenersi "non nuova" perche' riapprovata senza modificazioni ovvero con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio o parti prive di autonomo contenuto precettivo. - V. S. nn. 260/1995 e 357/1995. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte