Sentenza 477/1995 (ECLI:IT:COST:1995:477)
Massima numero 21787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
21786
Titolo
SENT. 477/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI IN GENERE - REGIONE BASILICATA - PREVISIONE CHE LE DUE UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DAL DISCIOLTO CONSORZIO LUCANO UNIVERSITARIO, IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1994, SIANO ASSORBITE DALLA REGIONE E INQUADRATE NEL RUOLO ORGANICO DELLA STESSA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI NONCHE' CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 477/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI IN GENERE - REGIONE BASILICATA - PREVISIONE CHE LE DUE UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DAL DISCIOLTO CONSORZIO LUCANO UNIVERSITARIO, IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1994, SIANO ASSORBITE DALLA REGIONE E INQUADRATE NEL RUOLO ORGANICO DELLA STESSA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI PUBBLICI NONCHE' CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 (principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione) e 117 Cost. (in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia di accesso agli impieghi pubblici di cui agli artt. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 3, comma 20, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 6 marzo 1995 - la quale prevede che i due dipendenti del disciolto Consorzio Lucano Universitario, in servizio alla data del 1 gennaio 1994, previa istanza documentata, siano assorbiti dalla regione e inquadrati nel ruolo organico della stessa, nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti della pianta organica della Regione - in quanto il criterio prescelto dal legislatore regionale in alternativa al pubblico concorso, da un lato, non e' ne' arbitrario ne' irragionevole, dal momento che non costituisce un inquadramento 'ope legis', prevede l'espletamento di prove selettive volte all'accertamento della idoneita' dei candidati in relazione ai posti da ricoprire e il requisito del possesso del titolo di studio corrispondente al livello funzionale, e, dall'altro, non contrasta con i principi della legislazione dello Stato, che prevedono procedure di mobilita' e subordinano le assunzioni di personale di ruolo alla definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, posto che lo stesso bando di concorso e' subordinato alla verifica dei posti vacanti sulla base delle dotazioni organiche verificate. red.: S. Petitti
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 (principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione) e 117 Cost. (in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia di accesso agli impieghi pubblici di cui agli artt. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 3, comma 20, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 6 marzo 1995 - la quale prevede che i due dipendenti del disciolto Consorzio Lucano Universitario, in servizio alla data del 1 gennaio 1994, previa istanza documentata, siano assorbiti dalla regione e inquadrati nel ruolo organico della stessa, nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti della pianta organica della Regione - in quanto il criterio prescelto dal legislatore regionale in alternativa al pubblico concorso, da un lato, non e' ne' arbitrario ne' irragionevole, dal momento che non costituisce un inquadramento 'ope legis', prevede l'espletamento di prove selettive volte all'accertamento della idoneita' dei candidati in relazione ai posti da ricoprire e il requisito del possesso del titolo di studio corrispondente al livello funzionale, e, dall'altro, non contrasta con i principi della legislazione dello Stato, che prevedono procedure di mobilita' e subordinano le assunzioni di personale di ruolo alla definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, posto che lo stesso bando di concorso e' subordinato alla verifica dei posti vacanti sulla base delle dotazioni organiche verificate. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte