Sentenza 478/1995 (ECLI:IT:COST:1995:478)
Massima numero 21806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/10/1995;  Decisione del  19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 478/95. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LOMBARDIA - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE SENZA SELEZIONE E IN MANCANZA DI RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SECONDO I QUALI LA PROGRESSIONE NEI PUBBLICI UFFICI DEVE AVVENIRE PER CONCORSO E PREVIA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. (violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico, secondo i quali la progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva), la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 febbraio 1995, in quanto, nel dettare norme transitorie di mobilita' verticale per i dipendenti regionali, prevede il reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale sulla base di una semplice domanda, del possesso di un qualsiasi diploma di laurea conseguito nel corso del servizio e dell'anzianita' di servizio superiore a nove anni, e quindi senza una vera e propria specifica verifica attitudinaria in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, a prescindere dalla valutazione della esigenza di mantenere o coprire il posto, necessaria ai fini della riforma del pubblico impiego, e per di piu' ad opera dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale e non di un organo collegiale tecnico con le caratteristiche tipiche della imparzialita'. - Sulla ammissibilita' di deroghe alla regola del pubblico concorso: sentt. nn. 81 del 1983 e 134 del 1995. - Sulla applicabilita' della regola del pubblico concorso anche al passaggio a funzioni superiori: sentt. nn. 161 del 1990, 487 del 1991 e 313 del 1994. - Sulle finalita' di riorganizzazione e di razionalizzazione degli apparati e di contenimento della spesa propria della riforma del pubblico impiego: sent. n. 406 del 1995. - Sulla esigenza che le operazioni di inquadramento siano effettuate da organi con le caratteristiche tipiche della imparzialita', della capacita' tecnica (componenti tecnici e non politici) e delle garanzie procedimentali: sentt. nn. 333 del 1993 e 313 del 1994. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte