Sentenza 479/1995 (ECLI:IT:COST:1995:479)
Massima numero 21793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/10/1995; Decisione del
19/10/1995
Deposito del 31/10/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 479/95. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATI REGIONALI - NORME TRANSITORIE CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 3 L. REG. N. 59 DEL 1988 - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DI PERSONALE ASSUNTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI GIA' APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 236 DEL 1993 IN PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 4-BIS DELLA LEGGE STESSA NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ASSUNZIONE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSA IN VIA DI AZIONE DALLO STATO AVVERSO LA DELIBERA LEGISLATIVA RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 8 MARZO 1995 N. 225 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 479/95. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATI REGIONALI - NORME TRANSITORIE CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 3 L. REG. N. 59 DEL 1988 - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DI PERSONALE ASSUNTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI GIA' APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 236 DEL 1993 IN PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 4-BIS DELLA LEGGE STESSA NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ASSUNZIONE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSA IN VIA DI AZIONE DALLO STATO AVVERSO LA DELIBERA LEGISLATIVA RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 8 MARZO 1995 N. 225 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego, quali si desumono dal d.lgs. n. 29 del 1993 dall'art. 4-bis d.l. n. 148 del 1993 conv. nella l. n. 236 del 1993, dalla legge n. 537 del 1993 e dalla l. n. 724 del 1994 - la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (norme transitorie relative al personale assunto per l'attuazione dei progetti finalizzati), in quanto, estendendo al personale, utilizzato ai sensi dell'art. 3 l. reg. n. 59 del 1988 per la realizzazione di progetti finalizzati, gia' approvati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge statale n. 236 del 1993, un meccanismo di sistemazione-assunzione agevolato (mediante selezioni interne per le medesime qualifiche e/o figure professionali per le quali era avvenuta l'assunzione), travolge il principio che esclude sia la reiterabilita' della procedura di sistemazione, sia la assunzione in ruolo stabile per chi, alla data di entrata in vigore della citata l. n. 236 del 1993, avente natura di eccezionale sanatoria, non era legato da un rapporto di impiego temporaneo e, soprattutto, non era ancora stato utilizzato (inizio del servizio). red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego, quali si desumono dal d.lgs. n. 29 del 1993 dall'art. 4-bis d.l. n. 148 del 1993 conv. nella l. n. 236 del 1993, dalla legge n. 537 del 1993 e dalla l. n. 724 del 1994 - la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (norme transitorie relative al personale assunto per l'attuazione dei progetti finalizzati), in quanto, estendendo al personale, utilizzato ai sensi dell'art. 3 l. reg. n. 59 del 1988 per la realizzazione di progetti finalizzati, gia' approvati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge statale n. 236 del 1993, un meccanismo di sistemazione-assunzione agevolato (mediante selezioni interne per le medesime qualifiche e/o figure professionali per le quali era avvenuta l'assunzione), travolge il principio che esclude sia la reiterabilita' della procedura di sistemazione, sia la assunzione in ruolo stabile per chi, alla data di entrata in vigore della citata l. n. 236 del 1993, avente natura di eccezionale sanatoria, non era legato da un rapporto di impiego temporaneo e, soprattutto, non era ancora stato utilizzato (inizio del servizio). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 8
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 30
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 31
legge 24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 20
decreto legge 20/05/1993
n. 148
art. 4 bis
legge 19/07/1993
n. 236
art. 0
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22
co. 6
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22
co. 7
legge 23/12/1994
n. 724
art. 8