Ordinanza 481/1995 (ECLI:IT:COST:1995:481)
Massima numero 22345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/10/1995;  Decisione del  23/10/1995
Deposito del 02/11/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  22346


Titolo
ORD. 481/95 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - REATI DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 3-BIS, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA DEL G.I.P. DISTRETTUALE - DEDOTTA MANCATA ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE DELLA COMPETENZA PER L'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE COMPETENTE - RITENUTA ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SU CUI SI FONDA LA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La norma impugnata non legittima affatto una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nel citato art. 51, comma 3-bis a seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso e' chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta - potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare. Non sussistendo per l'udienza preliminare alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di "specificita'" che si proiettino sui criteri di competenza per territorio, se ne puo' agevolmente dedurre che la competenza a celebrare l'udienza preliminare non potra' che essere riconosciuta in capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - V. mass. B. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte