Ordinanza 481/1995 (ECLI:IT:COST:1995:481)
Massima numero 22346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/10/1995;  Decisione del  23/10/1995
Deposito del 02/11/1995; Pubblicazione in G. U. 08/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  22345


Titolo
ORD. 481/95 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - REATI DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 3-BIS, COD. PROC. PEN. - DEDOTTA INCOMPETENZA DEL G.I.P. DISTRETTUALE ALLA FUNZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - DEDOTTA OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI DICHIARARE TALE INCOMPETENZA GIA' ECCEPITA ALL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE PER LEGGE DEL GIUDICE - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL PROCEDIMENTO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel procedimento 'a quo', la questione di costituzionalita' degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare (nella specie, g.u.p. distrettuale competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), gia' eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento. - V. mass. A. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte