Sentenza 482/1995 (ECLI:IT:COST:1995:482)
Massima numero 21794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/10/1995;  Decisione del  23/10/1995
Deposito del 07/11/1995; Pubblicazione in G. U. 15/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  21795  21796  21797


Titolo
SENT. 482/95 A. LAVORI PUBBLICI - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: N. 109 DEL 1994 - QUALIFICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI TALE LEGGE COME NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE E COME PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - PERTINENZA DELLA QUALIFICAZIONE AI SOLI PRINCIPI DESUMIBILI DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 Cost., 4 n. 9 l. cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), 3 lett. e) l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale Sardegna), 2 lett. f) l. cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale Valle d'Aosta), 8 n. 17 d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), l'art. 1 comma 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge", in quanto non tutte le disposizioni della legge meritano l'autoqualificazione loro attribuita dal legislatore, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili. - V. S. nn. 406, 153, 29/1995; 356, 355, 354/1994; 359, 355/1993; 1033/1988. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 3

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n.17