Sentenza 482/1995 (ECLI:IT:COST:1995:482)
Massima numero 21795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/10/1995; Decisione del
23/10/1995
Deposito del 07/11/1995; Pubblicazione in G. U. 15/11/1995
Titolo
SENT. 482/95 B. LAVORI PUBBLICI - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: N. 109 DEL 1994 - PREVISIONE DELL'EMANAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - PREVISIONE DEL VINCOLO DELLA ABROGAZIONE ESPRESSA E SPECIFICA PER OPERARE QUALSIASI MODIFICA DELLA DISCIPLINA POSTA DALLA LEGGE QUADRO - PREVISIONE DI DELEGIFICAZIONE MEDIANTE REGOLAMENTI GOVERNATIVI - ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - SOTTOPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI A VINCOLI E RESTRIZIONI - PREVISIONE DEL PRINCIPIO DELLA GARA NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - PRETESA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 482/95 B. LAVORI PUBBLICI - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: N. 109 DEL 1994 - PREVISIONE DELL'EMANAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - PREVISIONE DEL VINCOLO DELLA ABROGAZIONE ESPRESSA E SPECIFICA PER OPERARE QUALSIASI MODIFICA DELLA DISCIPLINA POSTA DALLA LEGGE QUADRO - PREVISIONE DI DELEGIFICAZIONE MEDIANTE REGOLAMENTI GOVERNATIVI - ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - SOTTOPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI A VINCOLI E RESTRIZIONI - PREVISIONE DEL PRINCIPIO DELLA GARA NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - PRETESA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalita' sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoche' - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoche' i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorita' indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - puo' esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilita' finanziarie e secondo un ordine di priorita' basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - e' collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potesta' di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere e' conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoche' non e' dato avere appalti che implichino un'attivita' di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor piu' esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma
Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalita' sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoche' - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoche' i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorita' indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - puo' esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilita' finanziarie e secondo un ordine di priorita' basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - e' collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potesta' di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere e' conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoche' non e' dato avere appalti che implichino un'attivita' di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor piu' esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 8
legge costituzionale
art. 58
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 6
legge costituzionale
art. 46
legge costituzionale
art. 56
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art. 2
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 43
legge costituzionale
art. 46
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 17
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 54
co. 1 n. 5
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 107