Sentenza 482/1995 (ECLI:IT:COST:1995:482)
Massima numero 21796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/10/1995; Decisione del
23/10/1995
Deposito del 07/11/1995; Pubblicazione in G. U. 15/11/1995
Titolo
SENT. 482/95 C. LAVORI PUBBLICI - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: L. N. 109 DEL 1994 - PREVISIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI PER TUTTI I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE A CENTO MILIONI DI E.C.U., NONCHE' DEL PARERE VINCOLANTE DELLO STESSO CONSIGLIO NELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE APPALTO-CONCORSO - PREVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO SOLO A CORPO E NON A MISURA - ESCLUSIONE, PER LA LICITAZIONE PRIVATA, DELLA AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - SOSTITUZIONE DELLE DISCIPLINE IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 482/95 C. LAVORI PUBBLICI - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: L. N. 109 DEL 1994 - PREVISIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI PER TUTTI I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE A CENTO MILIONI DI E.C.U., NONCHE' DEL PARERE VINCOLANTE DELLO STESSO CONSIGLIO NELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE APPALTO-CONCORSO - PREVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO SOLO A CORPO E NON A MISURA - ESCLUSIONE, PER LA LICITAZIONE PRIVATA, DELLA AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - SOSTITUZIONE DELLE DISCIPLINE IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 20 comma 4 l. n. 109 del 1994, promossa in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ivi previsto come obbligatorio, e' stato successivamente (art. 4 comma 1 lett. c d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995) previsto come facoltativo; b) - dell'art. 19 comma 4 l.n. 109 del 1994, promossa con riferimento ai principi disciplinanti la speciale autonomia provinciale e regionale, in quanto la disposizione denunciata e' stata sostituita, con contenuto normativo del tutto diverso, dall'art. 6 - bis comma 1 lett. b) d.l. n. 101 del 1995 conv. in l. n. 216 del 1995; c) - dell'art. 21 comma 1 l. n. 109 del 1994, promossa con riferimento agli artt. 11, 97 comma 1 e 118, comma 1, Cost, in quanto la disciplina dettata dalla disposizione denunciata e' stata modificata nei suoi contenuti sostanziali dall'art. 7 commi 1 e 1-bis d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995. red.: S. Di Palma
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 20 comma 4 l. n. 109 del 1994, promossa in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ivi previsto come obbligatorio, e' stato successivamente (art. 4 comma 1 lett. c d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995) previsto come facoltativo; b) - dell'art. 19 comma 4 l.n. 109 del 1994, promossa con riferimento ai principi disciplinanti la speciale autonomia provinciale e regionale, in quanto la disposizione denunciata e' stata sostituita, con contenuto normativo del tutto diverso, dall'art. 6 - bis comma 1 lett. b) d.l. n. 101 del 1995 conv. in l. n. 216 del 1995; c) - dell'art. 21 comma 1 l. n. 109 del 1994, promossa con riferimento agli artt. 11, 97 comma 1 e 118, comma 1, Cost, in quanto la disciplina dettata dalla disposizione denunciata e' stata modificata nei suoi contenuti sostanziali dall'art. 7 commi 1 e 1-bis d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.17