Sentenza 483/1995 (ECLI:IT:COST:1995:483)
Massima numero 21792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/11/1995;  Decisione del  06/11/1995
Deposito del 10/11/1995; Pubblicazione in G. U. 15/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 483/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA COORDINATO CON QUELLO DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza coordinato con quello dell'art. 38, secondo comma, Cost., l'art. 4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziche' dalla data della domanda del medesimo, in quanto, l'eventuale ritardo del certificato - oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento - causato da disfunzioni, sovraccarico o inefficienza burocratici, incide sull'effettivita' della tutela previdenziale. Laddove la previsione del certificato 'de quo' quale condizione di efficacia del titolo alla prestazione, costituito dal compimento nell'anno di cinquantuno giornate lavorative, consente ai braccianti che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di anticipare - in deroga al principio applicato dal primo comma della norma censurata e dall'art. 5, sesto comma, del d.l. n. 463 del 1983 - la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia alla data del rilascio del certificato stesso. - S. n. 364/1995 e n. 87/1970 red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte