Sentenza 484/1995 (ECLI:IT:COST:1995:484)
Massima numero 22347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  06/11/1995;  Decisione del  06/11/1995
Deposito del 10/11/1995; Pubblicazione in G. U. 15/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 484/95. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DEDOTTA OMESSA PREVISIONE DELLA IMMUTABILITA' DEL GIUDICE - DEDOTTA NON REVOCABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE DEL PROVVEDIMENTO AMMISSIVO DEL RITO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO GIUDICATO IN DIBATTIMENTO, AL QUALE E' INVECE GARANTITA L'IMMUTABILITA' DEL GIUDICE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA, IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEL GIUDICE NONCHE' DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA' DEL GIUDICE ANCHE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - POTERE DEL NUOVO GIUDICE DI ASSUMERE LE SUE DETERMINAZIONI ANCHE IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL RITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, l'immutabilita' del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. Il principio di immutabilita' del giudice, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza dibattimentale, deve invece ritenersi estendersi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', anche alle procedure decisorie camerali, tra le quali il giudizio abbreviato. Ma se l'identita' del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilita' del rito non puo' non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito e' poi chiamato a celebrare e definire. In altri termini, e' proprio la stretta concatenazione funzionale che correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri svolto circa la relativa ammissibilita'. Deve pertanto ritenersi che, ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia della ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice e' libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilita' del rito. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte