Sentenza 486/1995 (ECLI:IT:COST:1995:486)
Massima numero 21833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  08/11/1995;  Decisione del  08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 486/95. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE MOLISE - ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIDUZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE OLTRE IL LIMITE STABILITO DALLA LEGGE STATALE - VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE - ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise 8 marzo 1995, n. 154, che, nel consentire la riduzione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sino al limite del trenta per cento, in contrasto con il limite massimo di riduzione del prezzo di cessione stabilito nella misura del venti per cento, dall'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, viola un principio fondamentale, esorbitando dai limiti delle competenze legislative regionali imposti dall'art. 117 della Costituzione. - Per la definizione delle competenze regionali in tema di edilizia residenziale pubblica, v. sent. n. 347/1993. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/1993  n. 560  art. 1    co. 10