Sentenza 487/1995 (ECLI:IT:COST:1995:487)
Massima numero 22348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
08/11/1995; Decisione del
08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
22349
Titolo
SENT. 487/95 A. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI - CONFISCA DEI BENI (NELLA SPECIE: QUOTE SOCIALI DI IMPRESA) NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPONIBILI A MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI MA TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE CONSIDERATE DI POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER L'ATTIVITA' MAFIOSA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - RITENUTA NON ESTRANEITA' DI TALI SOGGETTI RISPETTO AL QUADRO DELLA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO MAFIOSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 487/95 A. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI - CONFISCA DEI BENI (NELLA SPECIE: QUOTE SOCIALI DI IMPRESA) NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPONIBILI A MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI MA TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE CONSIDERATE DI POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER L'ATTIVITA' MAFIOSA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - RITENUTA NON ESTRANEITA' DI TALI SOGGETTI RISPETTO AL QUADRO DELLA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO MAFIOSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una societa' a responsabilita' limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, cosi' da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attivita' di impresa e attivita' mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimita' del provvedimento ablatorio, giacche' gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti
Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una societa' a responsabilita' limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, cosi' da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attivita' di impresa e attivita' mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimita' del provvedimento ablatorio, giacche' gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte