Sentenza 487/1995 (ECLI:IT:COST:1995:487)
Massima numero 22349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  08/11/1995;  Decisione del  08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  22348


Titolo
SENT. 487/95 B. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI - CONFISCA DEI BENI (NELLA SPECIE: QUOTE SOCIALI DI IMPRESA) NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPONIBILI A MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI MA TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE CONSIDERATE DI POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER L'ATTIVITA' MAFIOSA - NON APPELLABILITA' DEL PROVVEDIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI INDIZIATI DI ASSOCIAZIONI MAFIOSE CHE GODONO DI TALE FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca (avente ad oggetto beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego) possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge. Essendo stata prevista l'appellabilita' dei provvedimenti di confisca che, a norma dell'art. 2-ter della medesima legge n. 575 del 1965, possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge (persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso), non v'e' ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte