Sentenza 488/1995 (ECLI:IT:COST:1995:488)
Massima numero 21838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/11/1995;  Decisione del  08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:  21839


Titolo
SENT. 488/95 A. CAVE E TORBIERE - REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DEGLI AGRI MARMIFERI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA - DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI CUI DEVONO ATTENERSI I PREDETTI COMUNI IN SEDE DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DI PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DEL R.D. N. 1443 DEL 1927 - RITENUTA ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DAL R.D. CITATO, SECONDO IL QUALE PER DETTI REGOLAMENTI COMUNALI E' RICHIESTA SOLO UN'APPROVAZIONE SUCCESSIVA, SENZA ALCUNA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PREVENTIVI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995, in tema di agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara - la quale, dettando principi cui dovranno attenersi i suddetti Comuni nell'emanazione dei regolamenti di propria competenza ai sensi dell'art. 64 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), altererebbe il procedimento espressamente previsto, per le concessioni marmifere ivi situate, dal citato art. 64, secondo cui per i detti regolamenti comunali e' richiesta solo un'approvazione successiva, senza alcuna previsione di criteri preventivi - in quanto la censura che imputa alla Regione di esorbitare dalle sue funzioni di controllo entrando nel campo dell'amministrazione attiva trascura la precisazione contenuta nelle premesse della deliberazione n. 115, portante la medesima data del 28 febbraio 1995 (con cui il Consiglio regionale ha approvato il regolamento n. 88 adottato dal Comune di Carrara il 29 dicembre 1994), dalla quale si evince che destinatario diretto delle prescrizioni della legge regionale impugnata non e' il Comune, ma lo stesso Consiglio regionale quale organo competente per l'approvazione dei regolamenti comunali. Ne consegue che l'autorita' investita della funzione di approvazione di determinati atti puo' prestabilire (con un provvedimento che nella specie rimane esterno al procedimento previsto dall'art. 64 e, quindi, non lo altera) alcuni criteri di valutazione ai quali si atterra' nell'esercizio della funzione. - V. massima B. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte