Sentenza 9/2022 (ECLI:IT:COST:2022:9)
Massima numero 44496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/11/2021; Decisione del
11/11/2021
Deposito del 20/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Definizione del relativo ambito - Inclusione della materia dell'organizzazione sanitaria - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa conferita dagli statuti speciali di autonomia - Conseguente operatività della clausola di maggior favore e spettanza anche alle Province autonome. (Classif. 217018).
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Definizione del relativo ambito - Inclusione della materia dell'organizzazione sanitaria - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa conferita dagli statuti speciali di autonomia - Conseguente operatività della clausola di maggior favore e spettanza anche alle Province autonome. (Classif. 217018).
Testo
L'organizzazione sanitaria - in quanto idonea ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate - non può essere invocata come materia a sé stante, bensì è parte integrante della materia, di competenza concorrente, della tutela della salute di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. (Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41849; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 207/2010; S. 371/2008; S. 181/2006).
L'organizzazione sanitaria - in quanto idonea ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate - non può essere invocata come materia a sé stante, bensì è parte integrante della materia, di competenza concorrente, della tutela della salute di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. (Precedenti: S. 231/2017 - mass. 41849; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 207/2010; S. 371/2008; S. 181/2006).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte