Sentenza 488/1995 (ECLI:IT:COST:1995:488)
Massima numero 21839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/11/1995; Decisione del
08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:
21838
Titolo
SENT. 488/95 B. CAVE E TORBIERE - REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DEGLI AGRI MARMIFERI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA - DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI CUI DEVONO ATTENERSI I PREDETTI COMUNI IN SEDE DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DI PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DEL R.D. N. 1443 DEL 1927 - PREVISIONE DELLA TEMPORANEITA' ED ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE DEI CITATI AGRI MARMIFERI CON INCISIONE SUI DIRITTI REALI IMMOBILIARI PREESISTENTI DISCIPLINATI CON NORMATIVA SPECIALE (EDITTO DI MARIA TERESA 10 FEBBRAIO 1751 E DECRETO DI FRANCESCO V, 19 NOVEMBRE 1846) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL RICORSO - INFONDATEZZA.
SENT. 488/95 B. CAVE E TORBIERE - REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DEGLI AGRI MARMIFERI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA - DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI CUI DEVONO ATTENERSI I PREDETTI COMUNI IN SEDE DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DI PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DEL R.D. N. 1443 DEL 1927 - PREVISIONE DELLA TEMPORANEITA' ED ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE DEI CITATI AGRI MARMIFERI CON INCISIONE SUI DIRITTI REALI IMMOBILIARI PREESISTENTI DISCIPLINATI CON NORMATIVA SPECIALE (EDITTO DI MARIA TERESA 10 FEBBRAIO 1751 E DECRETO DI FRANCESCO V, 19 NOVEMBRE 1846) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL RICORSO - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995, in tema di agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara, la quale, disciplinando genericamente la concessione per coltivazione degli agri marmiferi di proprieta' dei medesimi Comuni e, in particolare, prevedendo la temporaneita' e l'onerosita' delle concessioni, che in base alla legislazione vigente sono perpetue, inciderebbe su diritti reali immobiliari preesistenti, disciplinati con normativa speciale risalente alla legislazione preunitaria (Editto di Maria Teresa dell'1 febbraio 1751 e Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846). Invero, premesso che il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso e' insostenibile, dato che l'art. 64 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria) ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali - per cui ai Comuni di Massa e Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge, abilitato quindi anche ad incidere sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformita' della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente - la genericita' della legge regionale impugnata ha il pregio di lasciare impregiudicate le condizioni - che dovranno concretamente essere valutate dai Comuni nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui sono investiti - alle quali il principio della temporaneita' della concessione avra' efficacia immediata anche sulla disciplina delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti. - V. S. nn. 20/1967 e 7/1982, nonche' S. 306/1993 e 822/1988. red.: G. Leo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 28 febbraio 1995, in tema di agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara, la quale, disciplinando genericamente la concessione per coltivazione degli agri marmiferi di proprieta' dei medesimi Comuni e, in particolare, prevedendo la temporaneita' e l'onerosita' delle concessioni, che in base alla legislazione vigente sono perpetue, inciderebbe su diritti reali immobiliari preesistenti, disciplinati con normativa speciale risalente alla legislazione preunitaria (Editto di Maria Teresa dell'1 febbraio 1751 e Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846). Invero, premesso che il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso e' insostenibile, dato che l'art. 64 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria) ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali - per cui ai Comuni di Massa e Carrara e' attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge, abilitato quindi anche ad incidere sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformita' della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente - la genericita' della legge regionale impugnata ha il pregio di lasciare impregiudicate le condizioni - che dovranno concretamente essere valutate dai Comuni nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui sono investiti - alle quali il principio della temporaneita' della concessione avra' efficacia immediata anche sulla disciplina delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti. - V. S. nn. 20/1967 e 7/1982, nonche' S. 306/1993 e 822/1988. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte