Sentenza 490/1995 (ECLI:IT:COST:1995:490)
Massima numero 21841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  08/11/1995;  Decisione del  08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 490/95. REATO IN GENERE - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - GIURAMENTO DECISORIO DEFERITO DALLA PARTE IN GIUDIZIO CIVILE - RITRATTAZIONE PRIMA DELLA SENTENZA DEFINITIVA - CAUSA DI NON PUNIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - ABROGAZIONE DELL'ART. 371, SECONDO COMMA, COD. PEN. AD OPERA DELL'ART. 2738 COD. CIV. - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - in quanto la norma censurata deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell'art. 2738 cod. civ.. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte