Ordinanza 491/1995 (ECLI:IT:COST:1995:491)
Massima numero 21837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
08/11/1995; Decisione del
08/11/1995
Deposito del 20/11/1995; Pubblicazione in G. U. 29/11/1995
Titolo
ORD. 491/95 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DI FARMACIA CONVENZIONATA CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, CHE IL COMUNE CONCORRE A COSTITUIRE, DI ESSERE ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 491/95 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - IMPOSSIBILITA' PER IL TITOLARE DI FARMACIA CONVENZIONATA CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, CHE IL COMUNE CONCORRE A COSTITUIRE, DI ESSERE ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, limitandosi la norma censurata ad affermare che le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme". - V., pure, S. n. 162/1995. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, limitandosi la norma censurata ad affermare che le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme". - V., pure, S. n. 162/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte