Sentenza 492/1995 (ECLI:IT:COST:1995:492)
Massima numero 21931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
22/11/1995; Decisione del
22/11/1995
Deposito del 04/12/1995; Pubblicazione in G. U. 13/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
21932
Titolo
SENT. 492/95 A. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CRITERIO O PRINCIPIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - FONDAMENTO NORMATIVO - RILEVANZA - INDICI DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' - ELEMENTO QUANTITATIVO - ATTITUDINE AD ESPRIMERE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI - ABROGAZIONE REFERENDARIA DELL'ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A) DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NECESSITA' DI UNA VERIFICA PERIODICA DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'.
SENT. 492/95 A. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CRITERIO O PRINCIPIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - FONDAMENTO NORMATIVO - RILEVANZA - INDICI DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' - ELEMENTO QUANTITATIVO - ATTITUDINE AD ESPRIMERE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI - ABROGAZIONE REFERENDARIA DELL'ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A) DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NECESSITA' DI UNA VERIFICA PERIODICA DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'.
Testo
Posto che, alla luce dei principi, fissati dall'art. 39 Cost., della eguaglianza e della liberta' sindacale, nonche' del pluralismo partecipativo, quando una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali - si tratti di scegliere i rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali, ovvero di ripartire sovvenzioni promozionali -, deve cercare di assicurare ove possibile a tutte le organizzazioni il pari trattamento, qualora si renda necessaria una selezione occorre seguire il criterio della "maggiore rappresentativita'", da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una verifica periodica, in considerazione del suo mutevole grado di effettivita'. Il criterio del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, desumibile da numerose norme dell'ordinamento, quali, oltre all'art. 39, quarto comma, Cost., l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ed i cui indici si rinvengono nel dato quantitativo, vale a dire nella misura di adesione formale al sindacato, e nella attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specialmente nella composizione dei conflitti, anche dopo l'abrogazione referendaria della lettera a) del primo comma dell'art. 19 dello Statuto - che ha fatto venir meno il riferimento alle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" -, continua ad avere la sua rilevanza in forza del secondo indice - riferito alle associazioni sindacali firmatarie di contratti di lavoro applicati nell'unita' produttiva -, che valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale. - Rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale: ricavabilita' dei principi dalla intera legislazione statale vigente, S. nn. 1107/1988, 1007/1988 e 623/1988. - Riconoscimento della valenza del principio della "maggiore rappresentativita'", S. nn. 975/1988, 334/1988, 54/1974, 30/1990, 2/1969. red.: A. Greco
Posto che, alla luce dei principi, fissati dall'art. 39 Cost., della eguaglianza e della liberta' sindacale, nonche' del pluralismo partecipativo, quando una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali - si tratti di scegliere i rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali, ovvero di ripartire sovvenzioni promozionali -, deve cercare di assicurare ove possibile a tutte le organizzazioni il pari trattamento, qualora si renda necessaria una selezione occorre seguire il criterio della "maggiore rappresentativita'", da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una verifica periodica, in considerazione del suo mutevole grado di effettivita'. Il criterio del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, desumibile da numerose norme dell'ordinamento, quali, oltre all'art. 39, quarto comma, Cost., l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ed i cui indici si rinvengono nel dato quantitativo, vale a dire nella misura di adesione formale al sindacato, e nella attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specialmente nella composizione dei conflitti, anche dopo l'abrogazione referendaria della lettera a) del primo comma dell'art. 19 dello Statuto - che ha fatto venir meno il riferimento alle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" -, continua ad avere la sua rilevanza in forza del secondo indice - riferito alle associazioni sindacali firmatarie di contratti di lavoro applicati nell'unita' produttiva -, che valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale. - Rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale: ricavabilita' dei principi dalla intera legislazione statale vigente, S. nn. 1107/1988, 1007/1988 e 623/1988. - Riconoscimento della valenza del principio della "maggiore rappresentativita'", S. nn. 975/1988, 334/1988, 54/1974, 30/1990, 2/1969. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte