Sentenza 492/1995 (ECLI:IT:COST:1995:492)
Massima numero 21932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
22/11/1995; Decisione del
22/11/1995
Deposito del 04/12/1995; Pubblicazione in G. U. 13/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
21931
Titolo
SENT. 492/95 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - ACCESSO ALLA TUTELA PRIVILEGIATA - LEGGE REGIONALE - CAMPANIA - SOVVENZIONI ANNUALI ALLE STRUTTURE REGIONALI DEI COLTIVATORI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE, NELLA STESSA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA, DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE - RAGIONEVOLEZZA DI UNA SELEZIONE FRA ORGANISMI ESPONENZIALI - CRISTALLIZZAZIONE DELLA MISURA DELLA RAPPRESENTATIVITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - VERIFICA PERIODICA DELL'EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 492/95 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - ACCESSO ALLA TUTELA PRIVILEGIATA - LEGGE REGIONALE - CAMPANIA - SOVVENZIONI ANNUALI ALLE STRUTTURE REGIONALI DEI COLTIVATORI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE, NELLA STESSA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA, DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE - RAGIONEVOLEZZA DI UNA SELEZIONE FRA ORGANISMI ESPONENZIALI - CRISTALLIZZAZIONE DELLA MISURA DELLA RAPPRESENTATIVITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - VERIFICA PERIODICA DELL'EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 39 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni indicate nella disposizione stessa, anziche' alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione. Se e' infatti ragionevole, nell'assegnazione dei contributi promozionali, operare una selezione fra le associazioni di settore onde evitare l'eccessiva frammentazione dei sussidi a troppi organismi esponenziali, cristallizzare la misura della rappresentativita', per sua natura fluida, con una disciplina legislativa, e quindi permanente, della concessione di sovvenzioni annuali soltanto a determinate associazioni, lede il principio della "maggiore rappresentativita'". Il legislatore regionale avrebbe bensi' potuto compiere direttamente una valutazione comparativa fra le associazioni, ma limitando nel tempo la scelta effettuata e senza trascurare l'esigenza di periodiche verifiche dell'effettiva rappresentativita' del sindacato e quindi dell'accesso alla tutela privilegiata. - Sulla legittimita' di leggi-provvedimento regionali, S. n. 346 del 1991 e 143 del 1989. - Illegittimita' della individuazione con legge, una volta per tutte, di organizzazioni sindacali come maggiormente rappresentative, e necessita' di verifiche periodiche del grado di rappresentativita', S. n. 975 del 1988. red.: A. Greco
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 39 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni indicate nella disposizione stessa, anziche' alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione. Se e' infatti ragionevole, nell'assegnazione dei contributi promozionali, operare una selezione fra le associazioni di settore onde evitare l'eccessiva frammentazione dei sussidi a troppi organismi esponenziali, cristallizzare la misura della rappresentativita', per sua natura fluida, con una disciplina legislativa, e quindi permanente, della concessione di sovvenzioni annuali soltanto a determinate associazioni, lede il principio della "maggiore rappresentativita'". Il legislatore regionale avrebbe bensi' potuto compiere direttamente una valutazione comparativa fra le associazioni, ma limitando nel tempo la scelta effettuata e senza trascurare l'esigenza di periodiche verifiche dell'effettiva rappresentativita' del sindacato e quindi dell'accesso alla tutela privilegiata. - Sulla legittimita' di leggi-provvedimento regionali, S. n. 346 del 1991 e 143 del 1989. - Illegittimita' della individuazione con legge, una volta per tutte, di organizzazioni sindacali come maggiormente rappresentative, e necessita' di verifiche periodiche del grado di rappresentativita', S. n. 975 del 1988. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte