Sentenza 497/1995 (ECLI:IT:COST:1995:497)
Massima numero 21899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/11/1995;  Decisione del  23/11/1995
Deposito del 11/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 497/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO O L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal primo comma, lett. e) (avviso all'imputato della facolta' di richiedere riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione) - in quanto detta norma, da un lato, assicura una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa, dall'altro, non prevede alcuna tutela nel caso in cui tale avviso venga omesso, di guisa che ne consegue un assetto normativo irrazionale e suscettibile di diminuire le potenzialita' difensive dell'imputato, al quale, pur essendo attribuito, nel giudizio pretorile , uno 'spatium deliberandi' di quindici giorni per la scelta di riti alternativi, puo' accadere, in mancanza di una tempestiva conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facolta' di richiedere gli stessi. - V., pure, O. n. 208/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte